Ho letto con attenzione il post di Paolo: sono d’accordo per molti aspetti, primo fra tutti il fatto di ritenere la questione del Media Player “un esercizio formalmente rigoroso ma piuttosto sterile” da parte della Corte Europea. Non condivido invece le affermazioni di Paolo in merito alla conferma della Corte di abuso di posizione dominante da parte della stessa Microsoft: volevo lasciare un commento a Paolo ma non ho voglia di crearmi in account Google, quindi rispondo qua.
Paolo gioca la sua analisi su un piano IMHO un po’ distorto: già il titolo dell’articolo parla di “obbligo a rivelare i propri segreti”. A me non sembra questo né il caso, né il modo corretto per vedere la cosa. La sentenza della Corte Europea parla ben chiaro in merito: ne riporto integralmente (cioé senza taglia-e-incolla faziosi…) la parte relativa al punto in questione - la traduzione dall’inglese è del sottoscritto, quindi abbiate pietà.
Il rifiuto di fornire informazioni in merito all’interoperabilità
In primo luogo, la Corte conferma che il grado di interoperabiltà necessario richiesto dalla Commissione è attendibile e che non sussiste incongruenza tra il grado di interoperabilità e i rimedi imposti dalla Commissione.
La Corte poi osserva che la Commissione ha definito le informazioni di interoperabilità come una dettagliata descrizione tecnica di alcune regole di interconnessione e interazione che possono essere utilizzate all’interno delle reti di lavoro Windows per offrire i servizi di workgroup. La Corte fa notare che la Commissione sottolinea che il rifiuto abusivo da parte di Microsoft di fornire tali informazioni si limita alle specifiche di alcuni protocolli e non al relativo codice sorgente e che non era sua intenzione (della Commissione, n.d.r.) ordinare a Microsoft di rendere pubblico il codice sorgente ai suoi concorrenti.
La Corte considera anche che l’obiettivo perseguito dalla Commissione è quello di rimuovere l’ostacolo per i competitori di Microsoft rappresentato dall’insufficiente grado di interoperabilità con l’architettura di dominio Windows, in modo da permettere a tali competitori di offrire sistemi operativi server di workgroup che possano differire da quelli Microsoft su parametri rilevanti. Per tale attinenza, la Corte rifiuta il reclamo da parte di Microsoft che il grado di interoperabilità richiesto dalla Commissione è in realtà teso a permettere ai sistemi operativi server di workgroup della concorrenza di funzionare in ogni aspetto come un sistema Windows e, di conseguenza, permettere ai concorrenti di Microsoft di clonare o riprodurre i suoi prodotti.
In merito alla questione sulla proprietà intellettuale che copre i protocolli di comunicazione o le specifiche interessate, la Corte considera che non c’è bisogno di intervenire giuridicamente su tale questione in modo da stabilirne un caso. Essa osserva che nell’adottare la risoluzione la Commissione ha proceduto consapevole che Microsoft potesse contare su tali diritti o, in altre parole, ha considerato che fosse possibile che il rifiuto in questione fosse un rifiuto a garantire una licenza ad un terzo soggetto, ciò optando per la soluzione che, in accordo con la giurisprudenza, fosse il più favorevole a Microsoft.
Per ciò che riguarda il rifiuto di fornire le informazioni di interoperabilità, la Corte ricorda che, in accordo alla giurisprudenza, benché le imprese siano, di regola, libere di scegliere i propri partner in affari, in alcune circostanze il rifiuto di fornire informazioni su parte di un’impresa dominante può costituire una abuso di posizione dominante. Prima che un rifiuto da parte del detentore di una proprietà intellettuale di licenziare una terza parte ad usare un prodotto possa essere caratterizzato come un abuso di posizione dominante, tre condizioni devono essere soddisfatte: il rifiuto deve deve essere relativo ad un prodotto o ad un servizio indispensabile all’esercizio di una attività su un mercato limitrofo; il rifiuto deve essere tale da escludere ogni effettiva possibilità di competizione su quel mercato; e il rifiuto deve impedire la comparsa di un nuovo prodotto per il quale ci possa essere potenziale richiesta da parte del consumatore. Comprovato che tali circostanze sia soddisfatte, il rifiuto di concedere una licenza può costituire un abuso di posizione dominante a meno che non sia oggettivamente giustificato.
Nel caso in questione, la Corte ritiene che la Commisione non è in errore nel valutare che tali condizioni siano in verità soddisfatte.
La Corte ritiene che la Commissione fosse nel giusto nel concludere che i sistemi operativi server di workgroup dei competitori di Microsoft debbano essere in grado di interoperare con architetture di dominio Microsoft sullo stesso piano dei sistemi operativi Windows se in grado di essere commercializzati a tutti gli effetti.
L’assenza di tale interoperabilità ha l’effetto di rinzorfare la posizione competitiva di Microsoft sul mercato e crea il rischio che la competitività venga eliminata.
La Corte osserva che le circostanze relative all’apparizione di un nuovo prodotto devono essere valutate tramite l’Articolo 82(b) del Trattato. Essa considera che la decisione della Commissione che il rifiuto di Microsoft limiti lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori all’interno del significato di tale provvedimento non è palesemente incorretta.
Per ultimo, la Corte respinge le argomentazioni di Microsoft in merito al fatto che il suo rifiuto sia giustificabile poiché le tecnologie coinvolte sono coperte da diritti di proprietà intellettuale. La Corte fa notare che tali giustificazioni renderebbero inefficaci i principi stabiliti in giurisprudenza a cui si è fatto riferimento in precedenza. La Corte inoltre considera che Microsoft abbia fallito nel dimostrare che se le venisse richiesto di rendere pubbliche le informazioni di interoperabilità ciò avrebbe un significativo effetto negativo sui propri interessi ad innovare.
La Corte perciò conferma la parte della risoluzione in materia di interoperabilità.
(Nota: il grassetto rosso corrisponde al grassetto originale del documento, il grassetto nero e le sottolineature sono mie)
Come si può chiaramente toccare con mano, non c’è nessun obbligo a svelare alcun segreto. Se poi si vuole fare polemica - sterile - e argomentare che i protocolli Microsoft siano dei veri e propri segreti (tali da giustificarne una proprietà intellettuale), mi dispiace, ma vuol dire essere disinformati: chiunque abbia qualche nozione in queste cose sa benissimo che i protocolli Microsoft non sono altro che versioni modificate di protocolli standard e ben documentati - e le modifiche sono proprio volute per renderli non compatibili. È la storia stessa di Microsoft (ad esempio con la barzelletta del CIFS) che conferma certi annosi problemi di immagine, nonché tecnici… ma non divaghiamo.
Il punto focale non è il codice “segreto”, è l’interoperabilità. Ed è anche ben spiegato perché a Microsoft non sia più concesso di potersi scegliere - lei, in completa autonomia - eventuali partner commerciali per condividere tali informazioni: Microsoft ha abusato della propria posizione di mercato, ed ora è costretta a rendersi disponibile a tutti, senza distinzione.
Ciò che ritengo abbia molto più valore rispetto a tante altre tra le affermazioni di questo documento, è il modo cristallino in cui la Corte rinfaccia a Microsoft di non aver argomenti per affermare che la condivisione di tali informazioni possa incrinare la sua capacità ad innovare. Se ci pensate bene è davvero un colpo feroce.
Con queste poche righe di commento e soprattutto con il testo integrale della risoluzione (solo la parte in merito al tema interoperabilità) spero che sia chiaro ciò che è stato davvero detto. Non si chiede a Microsoft di rivelare agli altri come si costruisce un architettura di dominio, le si chiede di fornire le informazioni sufficienti affinché altre soluzioni possano dialogarci senza problemi di incompatibilità: sarà poi il consumatore, potendole testare insieme e liberamente, a decidere dati alla mano quale tra le due sia davvero la migliore.
Paolo conclude con una frase che sembra detta da Spider-Man: “Grandi poteri comportano grandi responsabilità”. Non sono d’accordo Paolo. Io direi semplicemente che “ognuno si prenda le proprie responsabilità”.
[Tags] [EU, Intellectual Property Rights, Microsoft]
[
Related] |
Aperti anche di testa, per favore|
Microsoft Vs UE : 0 - 2|